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Ilva, ecco la bozza del decreto discusso in consiglio dei ministri

Schema di decreto legge recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio d’imprese di interesse strategico nazionale

 

 

Art. 1

Commissariamento straordinario

 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell’impresa, esercitata anche in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge  24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute a causa della inosservanza, contestata dalle Autorità competenti,  dell’autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche “a.i.a.”, o di altre disposizioni a tutela dell’ambiente e della salute. Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di due sub commissari, di cui uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico e l’altro dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti  si provvede all’eventuale sostituzione o revoca del commissario e dei sub commissari.

Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata massima di 36 mesi. La prosecuzione dell’attività produttiva durante il commissariamento è funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.

Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa ed è sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa, nonché dei diritti connessi alla titolarità o al possesso delle quote o delle azioni. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell’assemblea sono sospesi per l’intera durata del commissariamento. Le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l’attività dell’azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a società del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 codice civile.

4. E’ garantita all’impresa, nella persona del rappresentante legale all’atto del commissariamento o di altro soggetto appositamente designato dall’Assemblea dei soci, l’informazione sull’andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2.  I componenti degli organi di controllo decadono dall’incarico all’atto del commissariamento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto da adottarsi entro sette giorni dall’insediamento del commissario, nomina i componenti degli organi di controllo, i quali restano in carica per la durata del commissariamento.

5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell’ambiente e della salute, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e dell’a.i.a., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Lo schema di piano è reso pubblico , a cura del commissario, che acquisisce le eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento.

6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive che consente la continuazione dell’attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.

7. Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell’ambiente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell’impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni ai predetti piani entro dieci giorni dalla loro presentazione. L’approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell’aia.

8. Fino all’approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall’autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale, sanitaria, e cura la prosecuzione dell’attività di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.

9. La predisposizione dei piani di cui ai  commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l’osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell’adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivale e produce i medesimi effetti, ai fini dell’accertamento di responsabilità per il commissario e subcommissari, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell’ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti strettamente connessi all’attuazione dell’aia e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute.

10. L’attività di gestione dell’impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.

11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l’autorità amministrativa abbia disposto l’esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell’aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell’attività di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalità indicate al periodo precedente.

 

12. I proventi derivanti dall’attività dell’impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all’attuazione dell’aia ed alla gestione dell’impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto.

13. I compensi omnicomprensivi del commissario straordinario, dei sub commissari  e dei componenti del comitato di cui al comma 5 sono a carico dell’impresa di cui al comma 1 e sono determinati rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore al trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo del primo Presidente della Corte di Cassazione per il primo, alla metà di tale trattamento per i sub commissari,  e non superiore al 15% del predetto trattamento per i componenti del comitato.

Art. 2

Commissariamento della s.p.a. ILVA

1. I presupposti di cui al comma 1 dell’articolo 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano. In sede di prima applicazione del presente decreto è nominato commissario straordinario della citata società il dottor Enrico Bondi.

2. L’articolo 3, comma 1 del decreto legge 207 del 2012 è così sostituito: “Gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell’art.1”.

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

L’articolo 1 detta in via d’urgenza una nuova disciplina generale  a tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, prevedendo, al comma 1,  che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, possa deliberare il commissariamento straordinario dell’ impresa, esercitata anche in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge  24 dicembre 2012 n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute a causa della inosservanza, contestata dalle Autorità competenti,  dell’autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche “a.i.a.”, o di altre disposizioni a tutela dell’ambiente, della salute o della sicurezza.

Al fini di cui sopra è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri che ha disposto il commissariamento, nomini il commissario, il quale potrà avvalersi di due sub commissari, nominati rispettivamente dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il commissariamento, che avrà durata massima di 36 mesi, sarà finalizzato alla prosecuzione dell’attività produttiva per garantire la conservazione della continuità aziendale e la destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per i necessari interventi ambientali e sanitari (comma 2).

Il commissario eserciterà i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa, con la conseguente sospensione dell’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari e degli azionisti. Saranno altresì  trasferite al commissario le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l’attività dell’azienda secondo la generale previsione degli articoli 1339 e 2558 codice civile (comma 3).

Viene comunque garantita all’impresa l’informazione sull’andamento della gestione e sulle misure da adottarsi da parte del commissario, e disciplinata la nomina degli organi di controllo che dovranno vigilare, sull’operato del commissario restando in carica per l’intera durata del commissariamento (comma 4).

In caso di commissariamento, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà contestualmente nominare un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell’ambiente e della salute, che entro 60 giorni dovrà proporre al Ministro, in conformità alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, prevedendo le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell’a.i.a. Viene altresì garantita la necessaria pubblicità e la partecipazione di tutti gli interessati, che potranno formulare osservazioni che il Comitato dovrà valutare ai fini delal definitiva adozione del piano da parte del Ministro entro 90 giorni dal commissariamento (comma 5).

Entro i successivi l termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive che consente la continuazione dell’attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.

7. Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell’ambiente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell’impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni ai predetti piani entro dieci giorni dalla loro presentazione. L’approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell’aia.

8. Fino all’approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall’autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, e cura la prosecuzione dell’attività di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.

9. La predisposizione dei piani di cui ai  commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l’osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell’adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivale e produce i medesimi effetti, ai fini dell’accertamento di responsabilità per il commissario e subcommissari, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell’ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, strettamente connessi all’attuazione dell’aia e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza.

10. L’attività di gestione dell’impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.

11. Per l’esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell’a.i.a. e degli obblighi di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, disposti dall’autorità amministrativa a carico di specifici soggetti, il giudice competente alla cognizione di reati dispone lo svincolo di eventuali somme sequestrate in sede penale in danno degli stessi soggetti, o di enti e soggetti controllati o controllanti, in favore del commissario, vincolandole alle predette finalità.

12. I proventi derivanti dall’attività dell’impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all’attuazione dell’aia ed alla gestione dell’impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto.

13. I compensi omnicomprensivi del commissario straordinario, dei sub commissari  e dei componenti del comitato di cui al comma 5 sono a carico dell’impresa di cui al comma 1 e sono determinati rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore al trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo del primo Presidente della Corte di Cassazione per il primo, alla metà di tale trattamento per i sub commissari,  e non superiore al 15% del predetto trattamento per i componenti del comitato.

Art. 2

Commissariamento della s.p.a. ILVA

1. I presupposti di cui al comma 1 dell’articolo 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano. In sede di prima applicazione del presente decreto è nominato commissario straordinario della citata società il dottor Enrico Bondi.

2. L’articolo 3, comma 1 del decreto legge 207 del 2012 è così sostituito: “Gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell’art.1”.

 

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