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Come sopravvivere allo spam. Tutele e sanzioni del Garante

Capita sempre più spesso di essere raggiunti sui propri dispositivi portatili e non da messaggi e pubblicità indesiderati. Un prezzo da pagare in cambio del progresso tecnologico verrebbe da pensare. Ma che forse può essere attenuato da regole più severe. Intervento a cui ha pensato il Garante per la protezione dei dati personali che ha varato le nuove “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” per combattere il marketing selvaggio.

Le nuove regole, che presto verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale costituiranno sia un vademecum  per le imprese che intendono avviare campagne pubblicitarie, sia per gli utenti che intendono difendersi dall’invadenza di tali messaggi inoltrati senza il loro consenso.

L’Autorità si è concentrata soprattutto sulle nuove frontiere dello spamming – come quello diffuso sui social network (il cosiddetto social spam) o tramite alcune pratiche di “marketing virale” o “marketing mirato” che possono insidiare la sfera personale degli interessati.

Linee guida:

Consenso preventivo: Per poter inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms) è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari (cosiddetto opt-in). Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto.
Più controlli: Chi commissiona campagne promozionali deve esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i contatti con i potenziali clienti effettuino spam.
Uso dei dati su Internet e social network: Per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network (ad esempio pubblicandoli sulla loro bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, etc. è necessario lo specifico consenso del destinatario.
“Passaparola” senza consenso: Non è necessario invece il consenso per inviare e-mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale (il cosiddetto “passaparola”).

Alcune semplificazioni per le aziende 

Le aziende in regola hanno il diritto di beneficiare di alcune semplificazioni: possono inviare messaggi promozionali, tramite e-mail, ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati (cosiddetto soft spam); inviare offerte commerciali ai propri “follower” sui social network quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente l’interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il marchio, il prodotto o il servizio offerto. E’ sufficiente inoltre un unico consenso per tutte le attività di marketing (come l’invio di materiale pubblicitario o lo svolgimento di ricerche di mercato).

Come tutelarsi

Possono comunicare eventuali violazioni al Garante sia i singoli utenti che le società, con le seguenti differenze: le persone che ricevono spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati che nei casi più gravi possono arrivare fino a circa 500.000 euro. Le società in quanto “persone giuridiche”, pur non potendo più chiedere l’intervento formale del Garante per la privacy, possono comunque comunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer.

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