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Liberalizzazioni WiFi in Italia: un grande rischio per gli esercenti

Evviva! Il Governo Letta-Alfano potrebbe passare alla storia per inconcludenza su tutto ma non su un punto, quello di aver liberalizzato il WiFi, ossia il collegamento senza fili ad Internet. Vediamo perchè.

E’ un grande merito aver chiarito in una legge che gli albergatori non sono operatori di rete se offrono servizi Internet ai clienti.

Niente autorizzazione generale, niente segnalazione alla Questura, niente adempimenti privacy. Ecco. Niente adempimenti nemmeno di identificazione ai fini di giustizia. Via dunque quelle odiose norme che imponevano di chiedere “patente e libretto” al povero internauta italiano costretto a rallentare il suo desiderio di Internet a causa di una legge pensata per l’antiterrorismo.

Intorno a questo argomento possono essere svolte due tipi di analisi. La prima afferisce al processo di formazione di questa norma liberalizzatrice: dobbiamo dire quindi come si è arrivati a questa formulazione, quali emendamenti hanno inciso, cosa ha stravolto il significato originario, il mezzo usato e tanto altro. Ha senso fare un po’ di speculazione politica anche su questo, perchè riflette in nuce il fenomeno perverso di produzione normativa mostruosa e confliggente tipica del nostro ordinamento. Valga quindi come denuncia. In taluni casi ci siamo soffermati su questo aspetto anche come Osservatorio della Rete. E ci ritorneremo.

Il secondo filone di indagine potrebbe essere nel merito della norma. Per non demoralizzarci subito, parlando sempre e solo dei malanni italiani, diremo che l’ultima versione dell’art.10 del Decreto Fare è migliorativa rispetto alle precedenti che abbiamo avuto modo di leggere.

Si legge infatti all’Art. 10:

“L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite rete WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° gennaio 2003, n.259 e successive modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.”

Questa versione, dicevamo, è migliorativa nel senso che toglie le bestialità contenute negli emendamenti precedenti. Nella primissima versione, infatti, c’era la pretesa di voler conservare il Mac address del dispositivo che si connette. Un dato inutile e facilmente alterabile che ha fatto saltare dalla sedia tutti noi osservatori, Garante della Privacy compreso.

Nella seconda versione del Decreto Fare c’era addirittura da mettersi le mani ai capelli, perchè oltre al Mac Address c’era da ritenere anche l’indirizzo IP contraddicendo gravemente ogni logica di liberalizzazione.

La migliore cronistoria dell’accaduto l’ha scritta Marco Valerio Principato sul suo blog. Ed ha senso che resti come ”atti parlamentari” in modo tale che nessuno si scordi di cosa è capace il nostro Legislatore. Insieme a lui anche su Formiche.net  Stefano Da Empoli ha voluto ricostruire quei momenti da ”teatro dell’assurdo” vissuti in Parlamento.

Adesso, pur avendo abbattuto l’identificazione personale in caso di collegamento al pubblico attraverso il WiFi, mi pare non si colga il principio della neutralità tecnologica tale per cui non si deve privilegiare una modalità di accesso ad Internet rispetto ad un’altra.

Cosa accade se invece di una rete wireless ti metto a disposizione un computer e/o una porta ethernet, non è dato sapere.

Il secondo comma del su citato articolo, toglie un dubbio inutile: tradotto, stabilisce in pratica che se sei un albergatore, un esercente che offre in via subordinata al suo core business accesso a Internet, non devi essere un OTAG Titolare di autorizzazione generale e quindi non devi segnalare al Questore la tua esistenza. Un fatto noioso, ma che tranquillizzava tutti in caso di controlli da parte della Polizia Postale.

Infine c’è un problema che rimane aperto: che succede se l’utente non indentificato su una rete commette un reato? Semplice: Risponde il gestore del servizio se non sa chi si è loggato in quel momento.

Siamo tutti un po’ scettici sulla portata generale di questa liberalizzazione.
Probabilmente gli esercenti continueranno a chiedere i dati e a conservarli come hanno fatto finora. E’ troppo alto il rischio che dovrebbero sobbarcarsi.

Osservatoriodellarete.net

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