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Dissesto regolato dei Comuni, istruzioni per l’uso

Il ritiro deciso dal Governo del D.L. n. 126 del 31 ottobre 2013 (il c.d. “salva-Roma“) la dice lunga sulla pratica legislativa di fine anno, quasi sempre utilizzata per soddisfare altresì aspettative localistiche e ad personas. Con esso si è, quindi, dissolto l’emendamento, nonostante fosse stato approvato al Senato, con il quale veniva offerta la possibilità di aderire alla procedura anti-default anche ai Comuni per i quali la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti aveva già avviato la procedura di dissesto guidato ex art. 6, comma secondo, del d.lgs. n. 149/2011. Ciò sino a quando il Prefetto non avesse già adempiuto alle notifiche di sua competenza. Un modo per lasciare paradossalmente “perfezionare” al dissestato la sua dichiarazione di dissesto sanzionatorio.

Una materia, quella del dissesto lato sensu degli enti locali, che ha destato un gran interesse nel legislatore natalizio. Tant’è che con la legge di stabilità (legge 27 dicembre 2013 n. 147), più esattamente con il comma 573 (subitaneamente modificato dal secondo dei due decreti legge di fine anno), si è fatto di più. Si consente ai Comuni, per l’esercizio 2014, di riproporre al Consiglio un’ulteriore ipotesi di riequilibrio, rispetto a quello precedentemente non condiviso dallo stesso, allorquando si possano dimostrare sopravvenuti miglioramenti finanziari. Un precetto che ha sorpreso non poco. Vuoi perché scritto male, dal momento che fa esplicito e n modo per spostare sempre più avanti la verità sui conti pubblici locali e differire ad libitum l’incandidabilità per i sindaci resisi responsabili, con colpa grave, di maladministration, riconosciuti tali dalla Corte dei Conti anche con sentenza di primo grado.
Non solo. Stravolge il principio dell’essenzialità del termine perentorio di 60 giorni posto alla pubblica amministrazione locale, facoltizzandola alla rielaborazione di un altro piano di risanamento, offrendole così l’opportunità di riproporlo “entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge”, intendendo per tale il recentissimo decreto legge n. 151 del 30 dicembre 2013 (G.U. n. 304 di pari data) che ha modificato il testo (comma 573) recato nella legge di stabilità approvata tre giorni prima. Il tutto, prescindendo dall’intervenuta mancata condivisione del massimo Consesso municipale del primitivo piano di rientro e sub condicione, considerato che viene posto in capo al Comune l’onere di dimostrare alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti “un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario”. Come e quando ciò potrà essere dimostrato non si ha modo di comprenderlo, stante la non generosità della norma in tal senso e l’inesistenza di un precedente strumento di ripianamento rispetto al quale doversi pronunciare in relazione all’intervenuto ipotetico miglioramento finanziario.

Nel concedere una tale opportunità si sono, di fatto, rimessi comunque in termine tutti quegli enti locali che non abbiano fatto in tempo a rintracciare, negli originari sessanta giorni concessi loro, le dovute maggioranze in Consiglio comunale per deliberare il piano di riequilibrio. Un percorso non attuabile, ovviamente, sul pregresso, salvo che il termine non sia ancora scaduto.

Per intanto (e qui un’altra contraddizione), la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti potrà, anche nel corso degli anzidetti novanta giorni, ben assegnare il termine per l’adozione dei provvedimenti e delle misure correttive, in difetto dei quali potrà completare il procedimento di dissesto guidato di cui all’art. 6, comma sesto, d.lgs. 149/2011. Una prerogativa di breve durata, dal momento che, una volta deliberato il “nuovo” piano di riequilibrio e provveduto alla sua puntuale notifica alla Sezione regionale competente e alla detta Commissione ministeriale, l’Ente rimesso in termine – dando per scontato che lo stesso riesca a superare il giudizio in relazione all’anzidetto “miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario” – potrà ordinariamente godere della sospensione di cui all’art. 243-bis, comma terzo, del vigente Tuel.

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