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Generali, Unipol e Allianz. Ecco come Renzi vuole sbiancare l’Rc auto con le scatole nere

Non solo taxi, farmaci, pensioni, operatori di telefonia, banda larga, ordini professionali e esercizi commerciali. Nella bozza del Disegno di Legge sulla Concorrenza che verrà presentato in Consiglio dei Ministri presumibilmente il prossimo 20 febbraio, un intero e corposo capo – di circa 9 pagine – è dedicato al tema delle assicurazioni.

L’AMPIO CAPITOLO DEDICATO ALLE ASSICURAZIONI

Nel disegno di legge l’argomento è trattato a 360°: si va dall’obbligo a contrarre, alla trasparenza delle misure di risarcimento e risparmi RC, passando per le misure relative all’assegnazione delle classi di merito, gli interventi per la riduzione delle frodi, l’identificazione dei veicoli non assicurati mediante tutor, gli interventi di coordinamento in materia assicurativa, fino ad arrivare alla portabilità dei fondi pensione.

DALL’OBBLIGO  A CONTRARRE ALLA PORTABILITÀ DEI FONDI PENSIONE

In estrema sintesi, dopo aver riaffermato il principio dell’obbligo legale a contrarre «fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’ attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa», il ddl aggiungerebbe in materia di Codice delle assicurazioni private, due ulteriori articoli al 132 del decreto legislativo n.209 del 7 settembre 2005, in tema di trasparenza e risparmio Rc auto e sconti obbligatori: il 132-bis secondo cui l’agente plurimandatario deve obbligatoriamente informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo» sui premi offerti da tutte le imprese di cui è mandatario, per poi dovere fornire informazioni sui premi offerti da «due ulteriori imprese». L’articolo prevede, inoltre, che tutte le operazioni dovrebbero avvenire mediante accesso on line al preventivatore Ivass (di cui anche successivamente vengono ribaditi i poteri di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle nuove disposizioni).

Il 132-ter prevede l’applicazione obbligatoria di sconti in presenza di determinate condizioni: se il soggetto accetta di sottoporre il veicolo a ispezione, qualora vengano installati meccanismi elettronici che controllano l’attività del veicolo o che ne impediscano l’avvio se il tasso alcolemico risulti superiore ai limiti stabiliti dalla Legge, la rinuncia alla cessione del diritto al risarcimento senza il consenso dell’assicuratore e, infine, il risarcimento in forma specifica.

L’obbligo di trasparenza c’è, in valore assoluto e percentuale, anche in caso di variazione del premio, sia che si tratti di aumento o che di diminuzione. Secondo le modifiche apportate dal ddl all’articolo 134 del Codice delle assicurazioni private, le classi di merito in applicazione della legge Bersani non potrebbero più prevedere discriminazioni tariffarie in funzione della durata del rapporto. L’attestato della nuova polizza per gli anni precedenti a quello in corso dovrebbe, insomma, applicare le medesime condizioni della polizza “madre”. Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di copertura per responsabilità professionale, il disegno di legge prevedrebbe, con la modifica del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, l’introduzione di un’ultrattività della polizza contratta per un periodo che si allunga fino a10 anni. In tema di portabilità, riguardo i Fondi Pensione, il lavoratore avrebbe diritto al versamento del Tfr maturando, nella forma pensionistica prescelta e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro.

IL VALORE PROBATORIO DELLE SCATOLE NERE

Punto particolarmente rilevante del disegno di legge sulla concorrenza, è quello riservato al valore probatorio delle scatole nere. All’articolo 145 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, viene aggiunto il 145-bis secondo cui «quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico dotato delle caratteristiche tecniche e funzionali» conformi agli articoli 132-ter e 32 del decreto legge n.1 del 24 gennaio 2012, «le risultanze del dispositivo formano piena prova» nei processi civili, salvo che si dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo stesso. L’interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo deve essere «garantita da operatori i cui dati identificativi sono comunicati all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi». Il mancato adeguamento, da parte dell’impresa di assicurazione o dell’operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo. I dati dell’assicurato sono trattati dall’impresa assicuratrice nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n.195 del 30 giugno 2003 ed è, ovviamente, vietato utilizzarli per finalità diverse da quelle indicate dal regolamento. È vietato, inoltre, per l’assicurato «disinstallare, manomettere o comunque non rendere funzionante il dispositivo installato».

Collegato al tema delle scatole nere (o black box), il capitolo dell’RC auto si conclude con le indicazioni riguardanti l’identificazione dei testimoni nei termini della denuncia stessa, per i danni a cose – salvo che i testimoni abbiano già deposto in 3 processi negli ultimi 5 anni -, l’identificazione dei veicoli e dell’obbligo di copertura assicurativa tramite tutor, l’introduzione del massimale di 10 milioni di euro per gli autobus con raddoppio ad un anno e dalla revisione del limite massimo per il contributo al Fondo vittime della strada che salirebbe dal 5% al 15%.

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